«...
PAGINA PRECEDENTE
L'identificazione dei clienti in questi casi può essere effettuata anche da collaboratori esterni o esercizi commerciali, purché questi siano legati da una chiara convenzione - che stabilisca reciproci obblighi e responsabilità - con i soggetti che concedono il credito.
La responsabilità dell'identificazione e, comunque, del monitoraggio degli obblighi antiriciclaggio, ricadrà sempre e comunque sugli intermediari finanziari.
In conclusione, va detto che non è entusiasmante il dato relativo alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate dagli intermediari che emettono o collocano carte di pagamento.
Non si possiedono dati aggiornati ed effettivi sul fenomeno, in quanto gli intermediari, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, svolgono istituzionalmente anche altre attività.
Essendo però questi ultimi poco presenti in generale tra quelli che effettuano segnalazioni all'Uif, viene da chiedersi se il problema sia l'individuazione delle fattispecie di anomalia.
La casistica più frequente, essendo frodi o truffe su carte, può tendere a fuorviare, in quanto se questi sono reati denunciati dopo il loro verificarsi, molto spesso vi sono a monte fenomeni di riciclaggio; quelli contro i quali le Autorità internazionali e domestiche chiedono di incrementare l'attenzione.